APPALTI PUBBLICI – MONITORAGGIO GRANDI OPERE
Art. 36 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014
Il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere, MGO, di cui all’articolo 176 del “Codice degli Appalti”, è una forma di controllo dei flussi finanziari più stringente della “tracciabilità” prevista, in linea generale per le opere pubbliche, dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e mira ad evitare infiltrazioni mafiose o, comunque, della criminalità organizzata nella realizzazione dell’infrastruttura considerata, consentendo di seguire, in via automatica, tutti i movimenti finanziari che intercorrono fra le imprese tramite l’utilizzo del CUP (Codice Unico di Progetto, che – ai sensi della legge n. 3/2003 – deve contrassegnare ogni progetto di investimento pubblico)
E’ quindi doveroso che tutte le imprese della filiera impegnate nella realizzazione dell’opera pubblica a qualsiasi titolo (fornitori, subcontraenti, esecutori materiali dell’opera, trasportatori, carpentieri…) si adeguino alla normativa e compiano una serie di adempimenti per non incorrere in sanzioni a carico della propria impresa.
NUOVE REGOLE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA DAL 01 APRILE 2017
Legge n. 24/2017 (in attesa dei decreti attuativi)
In ambito penale il personale medico sanitario potrà essere condannato per lesioni od omicidio colposo occorso nell’ambito dell’esercizio della professione, solo per negligenza ed imprudenza. E’ esente da responsabilità penale in caso di imperizia, sempre che si siano osservate le raccomandazioni delle linee guida adeguate alla specificità del caso concreto, ovvero, in loro mancanza, le buone prassi tecnico-assistenziali.
In ambito civile, viene stabilita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria (ex artt. 1218 e 1228 c.c.: 10 anni di prescrizione e onere della prova a carico della struttura sanitaria), mentre, il medico “risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
In quest’ultimo caso, la responsabilità è di natura extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.: l’onere della prova è a carico del paziente e la prescrizione è di 5 anni).
Anche in quest’ultimo caso un ruolo chiave sarà svolto dalle buone prassi e dalle raccomandazioni di cui sopra, che se osservate, potranno azzerare la colpa medica in ambito risarcitorio.
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE – RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA COPPIA
Legge del 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 118, il 21 maggio 2016 (Legge Cirinnà)
Nell’ ordinamento italiano l’unione civile è un istituto giuridico di diritto pubblico, analogo al matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata esclusivamente da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.
Tale istituto estende alle coppie dello stesso sesso la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio (ad eccezione dell’obbligo di fedeltà e adozione), incidendo sullo stato civile della persona. L’unione civile tra due persone maggiorenni avviene di fronte a un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e viene registrata nell’ archivio dello stato civile, unitamente al regime patrimoniale ed alla residenza.
Parallelamente all’unione civile, una coppia formata da persone dello stesso sesso può decidere di usufruire dell’istituto della convivenza, il quale garantisce una serie di diritti patrimoniali minimi. La registrazione della convivenza all’anagrafe facilita la prova della vita in comune ed è necessaria solo qualora si voglia stipulare un contratto di convivenza.
L’ istituto delle convivenze è aperto anche alle coppie etero in alternativa al matrimonio.